Apollo & Associati
–Studio Legale
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In virtù del Dlgs 21 aprile 2016, n.72, viene introdotta, in materia di mutuo abitativo, una nuova disposizione per fare fronte all’eventualità di inadempimento del mutuatario. Infatti, al tradizionale ricorso all’esecuzione forzata dell’immobile ipotecato – ancora attualmente attuabile a fronte di un inadempimento pari a sette rate – si affianca ora la possibilità per la banca di inserire una clausola ad hoc, all’interno del contratto di mutuo al momento della sua stipula, relativa alla procedura dell’esdebitazione del mutuatario.
Quest’ultima prevede l’estinzione del debito del cliente nei confronti della banca, tramite una vendita “diretta” dell’immobile oggetto di ipoteca, nell’eventualità in cui l’inadempienza si protragga per almeno 18 incidenze. Perciò, previo consenso in sede contrattuale fornito dal cliente nei confronti dell’istituto bancario, questo può procedere al recupero del debito tramite la vendita dell’immobile, non esonerando il cliente al pagamento della differenza nell’eventualità in cui non fosse sufficiente a coprire interamente il valore stabilito in sede di perizia dell’immobile.
Le modalità con cui si può procedere all’esdebitazione del cliente sono tre, ovvero la “restituzione” della casa alla banca, che si intenderebbe come un’opzione call ottenuta dalla banca stessa per intestarsi in proprio l’immobile pagando, in seguito a perizia, l’eventuale differenza al cliente per la cifra stabilita in sede di contratto di mutuo.
Una seconda modalità consiste nel “trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale”, ovvero un mandato acquisito dalla banca in sede di stipula del contratto di mutuo a vendere l’immobile stesso; la terza possibilità consiste nel “trasferimento dei proventi della vendita” dell’immobile, che in questo caso vede il mutuatario protagonista della vendita dell’immobile secondo valore di perizia, a condizione che questo riesca a coprire il credito vantato dalla banca.